Con l’arrivo del 2017 sono state introdotte nuove normative per la sigaretta elettronica: a maggio infatti entrerà in vigore la Direttiva europea sui tabacchi, ovvero la Tpd.

La Tdp porterà importanti novità per i consumatori di sigarette elettroniche: per esempio se fino ad oggi sono stati abituati a confezioni di liquido da 100 millilitri, o addirittura a bottiglie di base nicotinizzata da un litro, da maggio potranno acquistare solo più flaconi che non supereranno i 10 millilitri. Per quanto riguarda invece le basi senza nicotina e gli aromi non ci saranno stravolgimenti.

Per le aziende, invece, la Tpd che prevede la notifica di tutti i prodotti immessi in commercio. Molte di loro sono già in regola, ma i liquidi con nicotina prodotti al di fuori dell’Unione europea dovranno essere notificati dall’importatore.

I rivenditori potranno invece continuare a vendere i liquidi non conformi alla normativa solo entro il 19 maggio 2017, e solo se prima del 20 novembre 2016 (tutti i prodotti successivi invece dovranno essere in regola con la Tpd). Ma vediamo più nello specifico questa normativa.

La normativa Tdp sulla sigaretta elettronica

L’articolo 21 del dispositivo regola la produzione e commercializzazione dei prodotti legati al fumo elettronico. È utile quindi sapere che per sigaretta elettronica nella normativa si intende un dispositivo “utilizzabile per il consumo di vapore contenente nicotina tramite un bocchino o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi una cartuccia, un serbatoio e il dispositivo privo di cartuccia o di serbatoio.

Le sigarette elettroniche possono essere usa e getta o ricaricabili mediante un contenitore di ricarica o un serbatoio oppure ricaricabili con cartucce monouso“. Le norme sono perciò riconducibili esclusivamente alle sigarette elettroniche che contengono nicotina, il resto infatti come abbiamo già detto è escluso dal decreto.

Per i consumatori in realtà sarà solo più complicato produrre home made i propri liquidi, proprio per la riduzione della misura dei flaconi che saranno ormai troppo piccoli.

Sarà inoltre introdotto il divieto di vaping nelle strutture sanitarie, le strutture universitarie ospedaliere, i presidi ospedalieri e Ircss pediatrici, ginecolocici, etc.

Gli acquisti on line invece potranno teoricamente essere effettuati soltanto dall’Italia, e su siti italiani, ma sarà difficile capire come lo Stato potrà intervenire sui sito con hosting straniero, che non saranno infatti sanzionabili.

Le regole del TPD per produttori e rivenditori

Più difficoltà invece per produttori e e rivenditori. I produttori non potranno portare in commercio sigarette elettroniche usa e getta o  cartucce di ricambio precaricate con più di 2 ml di liquido con nicotina.

liquidi sigaretta elettronica

Gli atomizzatori esterni o vuoti invece non avranno limitazioni di contenuto ma dovranno avere un sistema di ricarica “pulito”, quindi anti-sgocciolamento e con una chiusura di sicurezza adatta a non far avvicinare i bambini al prodotto.

Per quanto riguarda il tema delle analisi e delle certificazioni di qualità, come abbiamo detto, i liquidi prodotti e immessi sul mercato entro il 19 novembre 2016 esulano dalle norme del decreto, ma le aziende produttrici (o gli importatori) dovranno segnalare al Ministero ogni variazione sostanziale della ricetta per i nuovi liquidi attraverso un apposito canale telematico progettato dal Ministero dell’Economia.

Le certificazioni potranno essere effettuate presso i laboratori autorizzati dall’Istituto superiore di sanità, ma non è ancora chiaro se la certificazione dovrà essere fornita dalla singola azienda che produce l’ingrediente originario oppure dal produttore finale, colui cioè che “miscela” i quattro ingredienti.

Ancora i produttori dovranno infatti comunicare le “abitudini e statistiche” dei consumatori: ed è proprio questa è certamente una parte del decreto che ha aperto il maggior dibattito.

Le aziende produttrici saranno obbligate a riportare i dati completi sul volume delle vendite, suddiviso per marca e tipo del prodotto; informazioni sulle preferenze dei vari gruppi di consumatori, compresi i giovani, i non fumatori e i principali tipi di utilizzatori attuali; il modo di vendita dei prodotti; una sintesi di eventuali indagini di mercato svolte riguardo a quanto sopra, anche in traduzione inglese.

Non si capisce bene se lo dovranno però fare i produttori o le società di sondaggi e ricerche sociologiche, perché nel decreto non è specificato il metodo da seguire.

In ultimo, non potranno più essere riprodotte immagini di frutti o altri cibi (che di solito simboleggiavano il sapore del liquido) sulle confezioni, in compenso saranno introdotti avvertimenti probabilmente analoghi a quelli giù presenti sulle sigarette normali.

Per i rivenditori invece abbiamo già ricordato che fino al 20 maggio 2017 è autorizzata l’immissione sul mercato di sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica fabbricati o immessi in libera pratica prima del 20 novembre 2016.

I rivenditori saranno soggetti a sanzioni pecuniarie e possibilità di chiusura dell’esercizio se venderanno prodotti contenenti nicotina ai minorenni, ma in realtà non c’è alcun divieto sulle componenti singole (resistenze di ricambio, batterie, atom) proprio perché non rientranti nella definizione di “sigaretta elettronica”.

Inoltre sarà vietata la pubblicità alle sigarette elettroniche ed ai prodotti correlati, che si associa al “divieto di pubblicità diretta e indiretta”, che significa quindi anche il divieto di pubblicità ai negozi di sigarette elettroniche e non solo ai prodotti.